Invalidità civile L. 118/1971

Cos'è?

L'invalidità è una condizione data dall'impossibilità a svolgere determinate funzioni tipiche della vita quotidiana e delle relazioni con gli altri a causa di malattie o menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva.

L'invalidità è civile qualora non derivi da cause di servizio, di guerra o di lavoro.

Cos'è?

Chi può ottenerla?

Possono presentare domanda tutte le persone che si trovino in una condizione di invalidità civile il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l'invalidità civile è incompatibile.

Come ottenerla?

Il percorso per ottenere la certificazione è il seguente:

  • recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
  • presentare la domanda di riconoscimento dei benefici entro 90 giorni:
    • tramite il sito web dell’INPS, all'interno della sezione "Servizi al cittadino" (qualora in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS);
    • oppure tramite Patronato;
    • oppure tramite Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS);
  • effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data prestabilita.

Quali sono i benefici?

I benefici previsti differiscono dalla percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medico Legale dell’INPS.

In relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta, sono ottenibili benefici diversi. Si riporta di seguito una sintesi: 

  • meno di 33%: NON INVALIDO 
  • dal 34%: in relazione alla patologia invalidante, la persona può usufruire dell'assistenza protesica (ausili di assorbenza, di deambulazione, protesi, ecc.); 
  • dal 46%: oltre al beneficio precedente, la persona può iscriversi al Collocamento Mirato presso i Centri per l’Impiego; 
  • dal 51%: la persona ha diritto al congedo per cure, che permette ai lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% di usufruire di 30 giorni di assenza retribuita all'anno per trattamenti legati alla patologia invalidante; 
  • dal 67%: oltre ai benefici precedenti, la persona può beneficiare dell'esenzione dalla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa) e della Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata; 
  • dal 74% al 99%: oltre ai benefici precedenti, la persona può beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. L'assegno è incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS; 
  • 100%: oltre ai benefici precedenti, la persona può usufruire dell'esenzione totale dei ticket e alla pensione di inabilità. Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia. L'importo della pensione è stabilito annualmente e viene corrisposto per 13 mensilità. Per il 2025, l'importo è di 336,00 euro mensili, con un limite di reddito personale annuo di 19.772,50 euro. Al compimento dell'età pensionabile, la pensione di inabilità viene trasformata in assegno sociale;
  • le persone alle quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto all’assegno di accompagnamento.

Per avere maggiori informazioni puoi consultare le Linee guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti. 

I soggetti che non possono deambulare e/o svolgere gli atti quotidiani della vita possono ottenere dalla Commissione Medico Legale dell'INPS il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che:  

  • viene erogata indipendentemente dall'età; 
  • è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra; 
  • non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma; 
  • viene erogata al solo titolo della minorazione; 
  • è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età;
  • non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale; 
  • viene erogata anche ai detenuti;
  • con riferimento alle Linee guida operative predisposte dal Coordinamento Generale Medico Legale in materia di invalidità civile, si precisa che, nei confronti dei soggetti con sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007, sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari. In tali contingenze, anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, in conformità alla voce n. 9 dell’allegato al Decreto ministeriale citato.