Invalidità civile L. 118/1971_Approfondimento

In relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta, sono ottenibili benefici diversi, fra cui:

  • meno di 33%: NON INVALIDO
  • dal 34%: In relazione alla patologia invalidante può usufruire dell'Assistenza Protesica (ausili di assorbenza, di deambulazione, protesi, ecc.);
  • dal 46%: Oltre al beneficio precedente può iscriversi al Collocamento Mirato presso i Centri per l’Impiego;
  • dal 67%: Oltre ai benefici precedenti, esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa) e Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata;
  • dal 75%: Oltre ai benefici precedenti, Assegno mensile, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS;
  • 100%: Oltre ai benefici precedenti, può usufruire dell'esenzione totale dei ticket;
  • le persone alle quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno diritto all’assegno di accompagnamento.

Per avere maggiori informazioni puoi consultare le Linee guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti.

 

Indennità di accompagnamento

I soggetti che non possono deambulare e/o svolgere gli atti quotidiani della vita possono ottenere dalla Commissione Medico Legale dell'INPS il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che:

  • viene erogata indipendentemente dall'età;
  • è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
  • non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma;
  • viene erogata al solo titolo della minorazione;
  • è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età;
  • non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale;
  • viene erogata anche ai detenuti.

Con riferimento alle Linee guida operative predisposte dal Coordinamento Generale Medico Legale in materia di invalidità civile, si precisa che, nei confronti dei soggetti con sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007, sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari. In tali contingenze, anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, in conformità alla voce n. 9 dell’allegato al Decreto ministeriale citato.