Certificazione cecità (L. 382/1970)

Cos'è?

Ai fini del riconoscimento dello status di cecità, sono comprese in questa categoria le persone affette da cecità assoluta o con un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970).

Cos'è?

Chi può ottenerla?

Possono presentare domanda per la certificazione della cecità le persone affette da cecità assoluta o con un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970). I deficit visivi di minore entità, con visus superiore ad un ventesimo anche in solo occhio, sono di competenza dell'invalidità civile.

Come ottenerla?

L’accertamento della cecità, già disciplinato nell’ambito del riconoscimento della cecità civile e oggi ricompreso nella valutazione di base della condizione di disabilità, segue modalità differenziate a seconda che il territorio sia o meno coinvolto nella sperimentazione prevista dal D.Lgs. 62/2024. 

Nelle province interessate dalla sperimentazione della valutazione di base della condizione di disabilità, il procedimento di richiesta e accertamento della cecità è unificato e ricompreso nel medesimo iter, includendo anche l’accertamento dell’invalidità civile. 

La procedura prevede: 

  • la redazione del certificato medico introduttivo da parte di un medico certificatore, con specifica attestazione della minorazione visiva; 
  • la trasmissione diretta della domanda all’INPS da parte del medico certificatore; 
  • la convocazione a visita medica di accertamento presso la Commissione medico-legale dell’INPS, eventualmente integrata da specialisti, ai fini della valutazione della condizione di cecità. 

Per la Regione Friuli Venezia Giulia, la sperimentazione è attualmente attiva nelle province di Trieste, Udine e Pordenone. 

Nelle situazioni non ricomprese nella sperimentazione, continua ad applicarsi l’iter ordinario per il riconoscimento della cecità civile, che prevede: 

  • l'attestazione della patologia invalidante da parte di un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo;
  • la presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici entro 90 giorni 
  • tramite il sito web dell’INPS, se in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS; 
  • oppure tramite Patronato; 
  • oppure tramite Associazioni di categoria (ANMIC, UIC, ANFFAS); 
  • lo svolgimento della visita medica di accertamento presso la Commissione Medico-Legale, integrata da un medico INPS e da un sanitario in rappresentanza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC), nella data prestabilita. 

.

Quali sono i benefici?

Le persone a cui viene riconosciuta la certificazione di cecità ai sensi della Legge 382/1970 possono ottenere i seguenti benefici:

  • ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
  • esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C;
  • concessione pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 67 anni;
  • concessione dell'indennità di accompagnamento in ogni età;
  • concessione dell'indennità speciale;
  • detrazione per l’acquisto del cane guida:
    • detrazione Irpef del 19%: spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo;
    • la detrazione forfettaria per le spese di mantenimento del cane guida è di 1.100 euro nel 2026: la detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso;
  • aliquota agevolata del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti: l'agevolazione è prevista per giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti;
  • deduzione contributi addetti ai servizi domestici: per un importo massimo di 1.549,37 euro;
  • detrazione del 19% su massimo importo di 2.100,00 euro per l’assistenza personale (solo per le persone non autosufficienti);
  • spese mediche e di assistenza specifica: detrazione pari al 19%;
  • deduzione integrale delle spese mediche per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale, solo alle persone con documentazione di invalidità o handicap o familiari a carico.

NOTA: Per l’anno 2026, l’importo della pensione è pari a € 368,46 mensili per i ciechi civili assoluti non ricoverati e a € 340,71 mensili per i ciechi civili assoluti ricoverati. Il limite di reddito personale annuo è fissato in € 20.029,55.