Certificazione cecità L. 382/1970

Cos'è?

Ai fini del riconoscimento dello status di cecità, sono comprese in questa categoria le persone affette da cecità assoluta o con un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970).

Cos'è?

Chi può ottenerla?

Possono presentare domanda per la certificazione della cecità le persone affette da cecità assoluta o con  un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970). I deficit visivi di minore entità, con visus superiore ad un ventesimo anche in solo occhio, sono di competenza dell'invalidità civile.

Come ottenerla?

Il percorso per ottenere la certificazione è il seguente:

  • recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
  • presentare la domanda di riconoscimento dei benefici entro 90 giorni:
    • tramite il sito web dell’INPS, qualora in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS;
    • oppure tramite Patronato;
    • oppure tramite Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS);
  • effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS e da un sanitario in rappresentanza dell’Unione italiana ciechi (UIC) nella data prestabilita.

Quali sono i benefici?

Le persone a cui viene riconosciuta la certificazione di cecità ai sensi della Legge 382/1970 possono ottenere i seguenti benefici:

  • ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale;
  • esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C;
  • concessione pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 65 anni;
  • concessione dell'indennità di accompagnamento in ogni età;
  • concessione dell'indennità speciale;
  • detrazione per l’acquisto del cane guida:
    • detrazione Irpef del 19%: spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo;
    • detrazione forfetaria di 516,46 euro per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida: la detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso;
  • aliquota agevolata del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti: l'agevolazione è prevista per giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti;
  • deduzione contributi addetti ai servizi domestici: per un importo massimo di 1.549,37 euro;
  • detrazione del 19% su massimo importo di 2.100,00 euro per l’assistenza personale (solo per le persone non autosufficienti);
  • spese mediche e di assistenza specifica: detrazione pari al 19%;
  • deduzione integrale delle spese mediche per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale, solo alle persone con documentazione di invalidità o handicap o familiari a carico.