Bisogni Educativi Speciali – BES

Cosa sono?

I Bisogni Educativi Speciali (BES), come definiti dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, rappresentano l’insieme delle situazioni in cui uno studente manifesta esigenze che richiedono una progettazione didattica più attenta e personalizzata.

La Direttiva sottolinea che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali”, richiamando l’importanza di un approccio inclusivo capace di riconoscere la varietà delle condizioni personali, delle modalità di apprendimento e dei contesti di vita. In questa prospettiva, la scuola è chiamata a predisporre interventi calibrati sui bisogni specifici degli studenti, valorizzandone le potenzialità e promuovendo la piena partecipazione al percorso formativo. La suddetta evidenzia, inoltre, come la personalizzazione della didattica rappresenti uno strumento fondamentale per garantire a ciascuno un’esperienza scolastica significativa, equa e orientata all’inclusione. 

Nell'ambito dei BES, la Direttiva distingue tre ambiti principali attraverso i quali la scuola è invitata a riconoscere le diverse esigenze degli studenti. Nello specifico, viene richiamata la presenza di situazioni legate a: 

  • alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita certificazione;
  • alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD);
  • alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Cosa sono?

A chi rivolgersi?

Per quanto riguarda il riconoscimento della disabilità si rimanda all’apposita sezione della scheda ”Condizione di disabilità (L. 104/92)” presente su questo Portale.

Per i disturbi specifici dell’apprendimento, la diagnosi per il riconoscimento viene effettuata, previa acquisizione dell’impegnativa redatta dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina Generale, presso:

Nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie territoriali:

In Friuli Venezia Giulia, la diagnosi di DSA può essere effettuata da un professionista privato, ma deve essere validata da un ente pubblico per essere riconosciuta ufficialmente (Art. 3, L. 170/10). 

Infine, per il riconoscimento dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, poiché rimane del Consiglio di classe o del gruppo docenti la decisione di attivare misure personalizzate di supporto alla didattica, la documentazione eventualmente presentata (ad es la relazione di un educatore extrascolastico, di un mediatore, di un assistente sociale…) costituisce un supporto al processo decisionale e di intervento didattico, e non ha fini diagnostici.