Servizio di trasporto

Cos'è?

La Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” stabilisce che i Comuni sono gli enti preposti a disporre interventi per garantire alle persone con disabilità la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini. I Comuni, inoltre, assicurano anche modalità di trasporto individuali per le persone con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 

In particolare, con l’art. 15 della L.R. 41/1996 e il con il D.P.Reg. 0350/01, la Regione FVG ha introdotto e regolamentato a livello regionale il trasporto collettivo per le persone con disabilità. Il Regolamento concede a ulteriori soggetti la facoltà di erogare questi servizi, ovvero: 

  • aziende sanitarie; 
  • soggetti privati operanti senza fini di lucro nel settore delle persone con disabilità, ivi comprese le organizzazioni e le cooperative che non ripartiscono utili; 
  • soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti ai bisogni di residenzialità, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e soluzioni abitative protette; 
  • associazioni di volontariato iscritte regolarmente al Registro regionale di volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Per quanto riguarda i trasporti individuali, i Comuni, sotto forma di consorzi di Comuni, definiscono tramite regolamento interno, le modalità per un eventuale esternalizzazione del servizio e/o erogazione dei servizi di trasporto.

Cos'è?

A chi rivolgersi?