Contrassegno per disabili

Cos'è?

Questa autorizzazione permette ai veicoli a servizio delle persone con disabilità di:

  • circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici;
  • circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
  • circolare nelle zone a traffico limitato;
  • circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
  • sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
  • sostare nelle zone a traffico limitato;
  • sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato - strisce blu;
  • sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
  • avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli.

I posti riservati ai possessori di tale contrassegno, sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo.
Il contrassegno (oggi di colore azzurro - valido per tutta l'Unione Europea), che viene rilasciato, è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale.
Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo.

Il contrassegno, se non esplicitamente indicato, ha validità 5 anni.
Alla scadenza dei 5 anni, in caso di ridotta capacità di deambulazione "permanente", il successivo certificato medico potrà essere rilasciato dal medico di medicina generale.

 

Cos'è?

Chi può ottenerlo?

Il contrassegno può essere rilasciato a:

  • Persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta: come previsto dall’art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni. 
  • Persone non vedenti: secondo l’art. 12, comma 3, del DPR 503/1996, e persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti).

Inoltre, hanno diritto al rilascio del contrassegno temporaneo (di durata inferiore ai 5 anni):

  • Persone invalide a tempo determinato a causa di infortunio o altre cause patologiche, come indicato nell’art. 381, comma 4, del DPR 495/1992. 
  • Persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale che necessitano di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura. 

Come ottenerlo?

Per richiedere il contrassegno è necessario:

  • essere in possesso del certificato medico-legale che attesta l'incapacità o la grave difficoltà a deambulare, oppure di essere stato riconosciuto cieco dalla competente Commissione Medica;
  • essere residenti nel Comune di dimora.

Per ottenere il tagliandino azzurro per il parcheggio della persona con disabilità bisogna presentare i seguenti documenti:

  • Documento di riconoscimento;
  • Tessera sanitaria cartacea;
  • Documentazione sanitaria relativa alle patologie che determinano gravi difficoltà deambulatorie e/o relativa alla cecità, verbale della commissione invalidi o altra documentazione sanitaria comprovante la disabilità.

Il certificato per il Parcheggio è gratuito.

Si evidenzia che dal febbraio 2012 il diritto al contrassegno è riportato sul verbale di invalidità/Legge 104 con la seguente dicitura “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)”; pertanto coloro che sono in possesso di verbale di invalidità/Legge 104 con tale dicitura potranno recarsi direttamente dai  Vigili Urbani del Comune di residenza, per il rilascio del Contrassegno.

A chi rivolgersi?

Per il rilascio del certificato medico-legale è necessario effettuare una visita medica e produrre i documenti sotto indicati.

La visita medica può essere effettuata previa prenotazione, telefonando al Call Center regionale 0434 223522.

Una volta attenuto il Certificato medico - se non in possesso verbale di invalidità/Legge 104 con la seguente dicitura “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992) - ci si deve recare presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune di residenza per il rilascio del Contrassegno.

In caso di diniego, qualora non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, oppure della condizione di non vedente, vi è  la possibilità di fare richiesta di riesame alla commissione medica locale per le patenti di guida.