Congedi e permessi

Cos'è?

In presenza di documentazione attestante la condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, rilasciata dalla Commissione medico legale, il lavoratore con disabilità e/o il lavoratore che assiste la persona con disabilità possono usufruire di Permessi e/o Congedi straordinari. 

Cos'è?

Chi può ottenerli?

Il lavoratore in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 104/1992 ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche fruibile in maniera frazionata, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore). 

La persona che assiste la persona con disabilità (che non è istituzionalizzata) può usufruire nell’arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di:

  • 3 gg. di permesso retribuito anche frazionabile in ore;
  • due anni di congedo retribuito.

 

Come ottenerli?

La modalità di richiesta varia in base al settore lavorativo:

  • dipendenti pubblici: la domanda va presentata esclusivamente alla propria Amministrazione / datore di lavoro , compilando i moduli interni dell'ente e allegando il verbale della Legge 104 (art. 3, comma 3);
  • dipendenti privati: la domanda va inviata online all'INPS (autonomamente tramite SPID/CIE o tramite Patronato) e, una volta approvata dall'istituto, il provvedimento di autorizzazione va consegnato al proprio datore di lavoro.

A chi rivolgersi?

Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti ai Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi oppure puoi consultare i seguenti link: