Chi può ottenerli?
Il lavoratore in condizione di grave disabilità ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, frazionabile anche in sei mezze giornate, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);
La persona che assiste la persona con disabilità (che non è istituzionalizzata) può usufruire nell’arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di:
- 3 gg. di permesso retribuito o di 6 mezze giornate o di ore, che vengono calcolate con un algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili;
- di due anni di congedo retribuito.
Con la circolare Circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017 si evidenzia che la parte di una unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- permessi ex lege n. 104/1992;
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001.
Il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della Legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi ex lege 104/1992.