Congedi e permessi

Cos'è?

In presenza di documentazione attestante la condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, rilasciata dalla Commissione medico legale, il lavoratore con disabilità e/o il lavoratore che assiste la persona con disabilità possono usufruire di Permessi e/o Congedi straordinari. 

Cos'è?

Chi può ottenerli?

Il lavoratore in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 104/1992 ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche fruibile in maniera frazionata, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un’ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore). 

La persona che assiste la persona con disabilità (che non è istituzionalizzata) può usufruire nell’arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di:

  • 3 gg. di permesso retribuito anche frazionabile in ore;
  • due anni di congedo retribuito.

 

Come ottenerli?

La richiesta deve essere inoltrata direttamente al datore di lavoro che, compatibilmente con le proprie "necessità organizzative", provvederà alla concessione.

A chi rivolgersi?

Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti ai Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi oppure puoi consultare i seguenti link: