Cosa sono?
Sono aiuti volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità. Per ausili tecnici e informatici si intendono non solo i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità, ma anche le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, di comune reperibilità o appositamente fabbricati.
Per l’acquisto di tali ausili si applica l’aliquota Iva agevolata del 4%.
Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano, ad esempio:
- le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
- i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità indicate all'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992;
- le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, e per conseguire una delle seguenti finalità:
- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura;
- assistere la riabilitazione.
Oltre all’agevolazione IVA, alle persone con disabilità è riconosciuta una detrazione dall'Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di:
- mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento;
- sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e l'integrazione.