- Agevolazioni fiscali per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Per i contribuenti che effettuano interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, la normativa tributaria attuale prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute, disciplinata dall’articolo 16-bis - comma 1, lettera e) del Tuir (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio).
Per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025, a tale agevolazione si è aggiunta la detrazione del 75% prevista dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche).
1. La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione IRPEF è pari al 50% per gli interventi effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36% negli altri casi, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
- Per le spese sostenute nell’anno 2027, la detrazione IRPEF è pari al 36% per gli interventi effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 30% negli altri casi, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
2. La detrazione del 75%
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una specifica agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, pertanto, non è più possibile richiederla.
Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in:
- cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023;
- dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).