- Agevolazioni fiscali per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
Nel corso del 2025 i contribuenti che eseguono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono accedere a diverse tipologie di agevolazioni fiscali.
- La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e). All’interno di tali interventi agevolati rientrano quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) nonché i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Per tali interventi la detrazione Irpef prevista, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, è pari al:
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e riguarda l'abitazione principale (36% se invece NON riguarda l'abitazione principale);
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2026 che riguardano l'abitazione principale (30% se invece NON riguardano l'abitazione principale).
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
- La detrazione Irpef del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. L’agevolazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Anche in questo caso, per usufruire dell’agevolazione, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.