Condizione di disabilità (L. 104/1992)

Cos'è?

La condizione di disabilità è definita dal decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 quale duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. 

Tale condizione viene accertata all'esito della valutazione di base prevista dalla normativa. 

In precedenza, la normativa faceva riferimento allo stato di handicap, inteso come la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, tale da determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e da causare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione. 

Cos'è?

Chi può ottenere la certificazione?

Possono presentare domanda per tale certificazione le persone con durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. 

Come ottenerla?

L’accertamento di quella che in precedenza era definita certificazione dello stato di handicap e oggi rientra nella valutazione di base della condizione di disabilità segue procedure diverse, a seconda che il territorio sia o meno coinvolto nella sperimentazione prevista dal D.Lgs. 62/2024 e dal DM 7 maggio 2024. 

Nelle province coinvolte dalla sperimentazione, il procedimento di richiesta e accertamento comprende anche l’accertamento dell’invalidità civile. 

La procedura prevede: 

  • la redazione del certificato medico introduttivo da parte di un medico certificatore; 
  • la trasmissione diretta della domanda all’INPS da parte del medesimo medico; 
  • la convocazione alla visita medica di accertamento presso la Commissione medico-legale dell’INPS. 

Per la Regione Friuli Venezia Giulia, la sperimentazione è attualmente attiva nelle province di Trieste, Udine e Pordenone. 

Nelle situazioni non ricomprese nella sperimentazione, continua ad applicarsi l’iter ordinario, che prevede: 

  • il ricorso a un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo, al fine di attestare la patologia o condizione rilevante; 
  • la presentazione della domanda di riconoscimento entro 90 giorni che può avvenire:  
  • tramite il sito web dell’INPS, nella sezione “Servizi al cittadino” (con credenziali SPID, CIE o CNS); 
  • oppure tramite Patronato; 
  • oppure tramite Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS); 
  • lo svolgimento della visita medica di accertamento presso la Commissione medico-legale integrata da un medico INPS, nella data stabilita. 

Quali sono i benefici?

 
I benefici previsti dalla Legge 104/1992, riconosciuti dalla  Commissione MedicoLegale dell’INPS, sono determinati dall’esito dell’accertamento della condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, come modificato dal D.Lgs. 62/2024, e dalla conseguente valutazione dei bisogni di sostegno.