Condizione di disabilità (L. 104/1992) Approfondimento

ESITO DELL' ACCERTAMENTO

Accoglimento: il riconoscimento della condizione di disabilità è valido a tempo indeterminato, salvo che la Commissione non stabilisca una data di revisione o in caso di decesso della persona con disabilità. 

Accoglimento con revisione: durante il periodo di validità del verbale, la persona con disabilità conserva tutti i diritti acquisiti fino all’effettuazione della visita di revisione e alla conferma del giudizio sulla condizione di disabilità.

Respinta: se la Commissione non riconosce la condizione di disabilità, è possibile presentare ricorso in via giurisdizionale entro 6 mesi dalla ricezione del verbale della visita di accertamento. 

Durante l’attesa dell’accertamento, è possibile presentare una richiesta di aggravamento se le condizioni di salute peggiorano. 

 

Alle persone cui è riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, come modificato dal D.Lgs. 62/2024 - ovvero che presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali le quali, in interazione con barriere di diversa natura, possono determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e una situazione di svantaggio sociale -, sono riconosciuti i seguenti diritti: 

  • soggiorno per cure;
  • educazione e all’istruzione / integrazione scolastica;
  • sostegno alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
  • spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati;
  • trasporto per raggiungimento del seggio elettorale;
  • detrazioni IRPEF per figli a carico e per assistenza;
  • deduzioni dal reddito per oneri contributivi per assistenza;
  • agevolazione sull’imposta di successione e donazione;

  • per quanto attiene la mobilità e i veicoli: IVA agevolata, esenzione permanente bollo, esenzione imposta trascrizione (ove ricorrano gli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente);
  • contributo Regione FVG per adattamento veicoli trasporto privato (ove ricorrano gli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente).

 

Per le persone con disabilità per le quali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, come modificata dal D.Lgs. 62/2024, sia stata accertata una condizione di necessità di sostegno intensivo - in quanto la riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, comporta il bisogno di un un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale -, sono riconosciuti, oltre ai diritti previsti dall’art. 3, comma 1, anche i seguenti benefici:

  • possibilità di accedere al contributo regionale FAP;
  • possibilità di ottenere anche protesi, ausili, dispositivi medicali NON compresi nel nomenclatore tariffario, purché prescritti per la minorazione invalidante riconosciuta dallo specialista competente per la patologia invalidante;
  • diritto, per il lavoratore con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, a tre giorni di permesso mensile retribuito (non possono essere cumulati fra loro più mesi), fruibile anche in maniera frazionata, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);
  • possibilità per ifamiliare che presta assistenza a una persona con disabilità per la quale sia stata accertata una necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, di  usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, non cumulabili tra più mesi e fruibili anche in modalità frazionata. I permessi possono essere fruiti da un solo lavoratore alla volta in relazione alla stessa persona con disabilità; è tuttavia consentita l’alternanza, nel tempo, di familiari diversi, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente. I familiari legittimati alla fruizione dei permessi sono: 
  • il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto; 
  • i genitori, anche adottivi o affidatari;
  • i parenti di primo grado;
  • i parenti di secondo grado
  • i parenti o affini entro il terzo grado

 

ll familiare che presta assistenza a una persona con disabilità per la quale sia stata accertata una necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, può usufruire di un congedo straordinario retribuito della durata massima complessiva di due anni. Il congedo è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, ed è fruibile anche in modalità frazionata. Il periodo complessivo di congedo è computato sull’intera vita della persona con disabilità, indipendentemente dal numero dei familiari che ne usufruiscono. Il diritto al congedo spetta, secondo un ordine di priorità vincolante, ai seguenti soggetti: 

  • il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto; 
  • genitori, anche adottivi o affidatari; 
  • parenti di primo grado conviventi; 
  • parenti di secondo grado conviventi; 
  • parenti o affini entro il terzo grado conviventi, nei casi previsti dalla legge. 

Il congedo può essere riconosciuto ai soggetti che seguono nell’ordine di priorità solo in caso di mancanza, decesso o accertata impossibilità dei soggetti che precedono.  

La validità del congedo straordinario è sospesa nei seguenti casi:

  • eventuale ricovero a tempo pieno della persona con disabilità; 
  • modifiche ai periodi di permesso richiesti;
  • eventuale decesso della persona con disabilità;
  • in caso di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992.

Non possono richiedere il congedo straordinario

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.