Acquisto e adattamento veicoli_Approfondimento

Le agevolazioni si concretizzano in :

  • riduzione dell'IVA al 4% per:
    • l’acquisto di veicoli nuovi o usati con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel;
    • l’acquisto contestuale di optional.

L'Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui la persona con disabilità, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

  • detrazione IRPEF del 19% spetta:
    • per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità;
    • anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall'acquisto.

Si può fruire dell'intera detrazione nell'anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.

Per le persone con disabilità che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, (cosa che è necessaria per le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie) la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire alla persona con disabilità l'utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).

Inoltre, l’Automobile Club Italia (ACI) prevede un’ulteriore esenzione dal pagamento degli emolumenti da versare ad ACI per le pratiche da svolgere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). L'esenzione è prevista per determinate disabilità:

  • Ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
  • Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni;
  • Disabilità psichica o mentale in situazione di gravità (è richiesta l'indennità di accompagnamento);
  • Cecità o ipovisione;
  • Sordità.

Anche la Regione FVG, con la L.R. 1/2005 (art. 3 comma 91, 92, 93), modificata con la L.R. 24/2014 (art. 3 comma 614), ha introdotto contributi ad hoc per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto di persone con disabilità. Questi contributi sono validi anche per il conseguimento dell’abilitazione alla guida, finalizzata a consentire alla persona disabile di entrare e uscire dall’abitacolo e sedersi al posto di guida oppure per essere trasportato in sicurezza.