ESITO DELL' ACCERTAMENTO
Accoglimento: il riconoscimento della disabilità è valido a tempo indeterminato, salvo che la Commissione non stabilisca una data di revisione o in caso di decesso della persona con disabilità.
Accoglimento con revisione: durante il periodo di validità del verbale che prevede una revisione, la persona con disabilità mantiene tutti i diritti acquisiti fino all’effettuazione delle visite di revisione del giudizio della disabilità.
Respinta: se la Commissione non riconosce la disabilità, è possibile presentare ricorso in via giurisdizionale entro 6 mesi dalla ricezione del verbale della visita di accertamento.
Durante l’attesa dell’accertamento, è possibile presentare una richiesta di aggravamento se le condizioni di salute peggiorano.
Per coloro a cui è stato riconosciuta una disabilità non grave (art. 3, co.1), ovvero che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, questi hanno diritto a:
- soggiorno per cure;
- educazione e all’istruzione / integrazione scolastica;
- sostegno alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
- spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati;
- trasporto per raggiungimento del seggio elettorale;
- accedere al contributo regionale FAP;
- detrazioni IRPEF per figli a carico e per assistenza;
- deduzioni dal reddito per oneri contributivi per assistenza;
- agevolazione sull’imposta di successione e donazione;