Certificazione per l’handicap L. 104/1992_Approfondimento

ESITO DELL' ACCERTAMENTO

Accoglimento: il riconoscimento della disabilità è valido a tempo indeterminato, salvo che la Commissione non stabilisca una data di revisione o in caso di decesso della persona con disabilità. 

Accoglimento con revisione: durante il periodo di validità del verbale che prevede una revisione, la persona con disabilità mantiene tutti i diritti acquisiti fino all’effettuazione delle visite di revisione del giudizio della disabilità.  

Respinta: se la Commissione non riconosce la disabilità, è possibile presentare ricorso in via giurisdizionale entro 6 mesi dalla ricezione del verbale della visita di accertamento. 

Durante l’attesa dell’accertamento, è possibile presentare una richiesta di aggravamento se le condizioni di salute peggiorano. 

Per coloro a cui è stato riconosciuta una disabilità non grave (art. 3, co.1), ovvero che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, questi hanno diritto a:

  • soggiorno per cure;
  • educazione e all’istruzione / integrazione scolastica;
  • sostegno alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
  • spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati;
  • trasporto per raggiungimento del seggio elettorale;
  • accedere al contributo regionale FAP;
  • detrazioni IRPEF per figli a carico e per assistenza;
  • deduzioni dal reddito per oneri contributivi per assistenza;
  • agevolazione sull’imposta di successione e donazione;

  • per quanto attiene la mobilità e i veicoli: IVA agevolata, esenzione permanente bollo, esenzione imposta trascrizione;
  • contributo Regione FVG per adattamento veicoli trasporto privato.

Per le persone con  disabilità "grave" (art. 3, co. 3), ovvero con ridotta autonomia personale che rende “necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", sono previsti gli stessi diritti citati precedentemente per la disabilità non grave (art. 3, co. 1), ed anche quanto segue:

  • è possibile ottenere anche protesi, ausili, dispositivi medicali NON compresi nel nomenclatore tariffario, purché prescritti per la minorazione invalidante riconosciuta dallo specialista competente per la patologia invalidante;
  • il lavoratore in condizione di grave disabilità ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito (non possono essere cumulati fra loro più mesi), fruibile anche in maniera frazionata, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);
  • la persona che assiste la persona con disabilità grave può usufruire nell'arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di 3 gg. di permesso retribuito anche frazionabile in ore;
  • la persona che assiste la persona con disabilità grave può usufruire di due anni di congedo retribuito al verificarsi di specifiche condizioni, ovvero spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
    • coniuge convivente, o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità;
    • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
    • figlio convivente della persona con disabilità in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    • fratello o sorella della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi della persona con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
    • uno dei figli non ancora conviventi con la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che tale convivenza si instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente", la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. In tale caso, ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a instaurare la convivenza con il familiare con disabilità in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

La validità del congedo straordinario è sospesa nei seguenti casi:

  • eventuale ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave
  • modifiche ai periodi di permesso richiesti
  • eventuale decesso della persona con disabilità
  • in caso di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

Non possono richiedere il congedo straordinario

      • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
      • i lavoratori a domicilio;
      • i lavoratori agricoli giornalieri;
      • i lavoratori autonomi;
      • i lavoratori parasubordinati;
      • i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.