Possono più lavoratori fruire di permessi di legge 104 e di congedo straordinario per la stessa persona con disabilità in stato di gravità? Quali sono le condizioni da rispettare?
L’INPS ha pubblicato il 22 novembre un messaggio (il 4143) nel quale vengono contenuti ulteriori chiarimenti circa la fruizione dei permessi 104 e del congedo straordinario per l’assistenza di persone disabili in riferimento al numero di beneficiari della misura, e rispondendo in sostanza alla domanda: come funzionano i permessi da legge 104,e il congedo straordinario per assistere persone con disabilità in caso di più richiedenti?
VIA IL REFERENTE UNICO
Ricordando che nella circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le indicazioni amministrative e procedurali per i lavoratori dipendenti del settore privato, in questo nuovo messaggio l’INPS entra nel dettaglio delle modalità di fruizione di congedo straordinario e di permessi da legge 104 in caso di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con handicap grave.
Nel dettaglio, INPS si riferisce alle novità, introdotte dal decreto legislativo n.105/2022, ed entrata in vigore dall’agosto del 2022, che interessano, appunto, lavoratori che possono fruire dei permessi o del congedo per assistere familiari con disabilitàa cui sia stato riconosciuto l’articolo 3 comma 3 della legge 104, e alla eliminazione del referente unico dell’assistenza per poter fruire dei permessi della legge 104.
DIRITTO DI ASSISTENZA PER Più LAVORATORI
Nel messaggio INPS ribadisce quindi che, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Significa che: più lavoratori possono fruire, alternativamente, del congedo e dei permessi per la stessa persona in stato di handicap grave (articolo 3 comma 3 della legge 104), a patto che non siano negli stessi giorni.
SOVRAPPOSIZIONE PERMESSI E CONGEDO
Pertanto, spiega l’INPS, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Infine, INPS ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Alla luce di questi chiarimenti, INPS stabilisce che le proprie strutture territoriali dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
Per approfondire:
- Messaggio INPS permessi 104 e congedi (Il link apre una nuova finestra)