Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

Per i titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sono disciplinate dall'art. 1 DM 16 maggio 1986.

Con l'approvazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato l'articolo 1 del DM 16 maggio 1986.

In particolare, dopo il primo comma dell'articolo novellato, è stato aggiunto il secondo comma, il quale dispone che:

"In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c)"

Alla luce di ciò, i documenti che i titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, devono presentare per ottenere l'aliquota IVA ridotta sono:

  • l'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
  • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

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