Attività sportiva delle associazioni paralimpiche

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
 
Destinatari dei contributi sono:
associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e affiliate alle Discipline sportive paralimpiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28/02/2021, n. 39. Tali associazioni/società sportive devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

La misura dei contributi è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.