Durante l‘emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 l’INPS (l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha introdotto la possibilità di presentare domanda per il rilascio delle diverse certificazioni delle persone con disabilità (invalidità civile, cecità, sordità ed handicap, nonché l’aggravamento di dette condizioni e le revisioni sanitarie) inviando online la documentazione medica senza bisogno di effettuare la visita presso le apposite Commissioni. Una possibilità prevista dall’articolo 29-ter del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76 (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 in materia di semplificazione e innovazione digitale.
Tale semplificazione è stata mantenuta, ed ora, con il Messaggio INPS n. 77 dell’8 gennaio 2024, il cosiddetto servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria”, già operativo per le Commissioni Mediche di Verifica dell’Istituto, viene esteso anche alle Commissioni Mediche Integrate (CMI) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
L’Istituto chiarisce che tale procedura è introdotta in fase sperimentale e che, pertanto, in questa prima fase, per non interferire con le attuali modalità di lavoro e con gli ordinari flussi di processo, è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione al servizio per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento, la quale formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile. Quando la fase sperimentale sarà conclusa, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e l’INPS ne darà comunicazione con apposito messaggio.
Nella sostanza, la disposizione permette che le Commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, possano redigere i relativi verbali basandosi sulla sola documentazione medica qualora questa consenta una valutazione obiettiva, mentre la convocazione a visita è richiesta solo nel caso in cui la documentazione medica presentata per via telematica non sia ritenuta sufficiente ad una valutazione obiettiva. Tale procedura si applica sia alle domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni, sia alle revisioni sanitarie disciplinate dal Decreto-Legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.
Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere della facoltà di usufruire del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL. La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire. La documentazione da allegare online verrà accettata solo se in formato PDF e con una dimensione massima di 2 MB per ogni documento.
I documenti allegati sono resi disponibili alla Commissione Medica Integrata dell’ASL (CMI) che potrà pronunciarsi con la redazione di un verbale agli atti, che viene successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell’INPS per la validazione. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la CMI può comunque procedere con la convocazione a visita diretta dell’interessato/a.
Il servizio “Allegazione documentazione Sanitaria” determina una variazione del flusso operativo della procedura di verifiche ordinarie. In merito, l’INPS specifica che le nuove domande acquisite non sono immediatamente rese disponibili alla funzione di calendarizzazione della ASL, ma rimangono in attesa che decorrano i tempi utili per il cittadino/a di allegare la documentazione sanitaria. Questo intervallo di tempo è configurabile da ogni singola ASL e va formulato separatamente: il termine previsto di default dalla procedura per le domande oncologiche è pari a 5 giorni, per le domande non oncologiche è pari a 15 giorni; la funzione consente la consultazione della documentazione sanitaria allegata dal cittadino, e la Commissione dell’ASL può comunque allegare ulteriore documentazione a completamento dell’iter accertativo; inoltre è stata introdotta un nuova funzione denominata “Valutazione documentazione sanitaria” che consente la valutazione preliminare della documentazione sanitaria trasmessa dal cittadino/a. A questo punto il medico preposto può validare la documentazione come idonea, per poi redigere il verbale agli atti, oppure non validare la documentazione perché incompleta o non idonea. In tale secondo caso la domanda viene immediatamente resa disponibile per la calendarizzazione e la conseguente convocazione a visita.